L'arbitrato

Disciplina

Artt.804-840
c.p.C.

L’Arbitrato è una modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante l’affidamento delle medesime a un soggetto terzo, l’ arbitro, oppure a più soggetti terzi, gli arbitri che formeranno il collegio arbitrale.

L’art. 806 c.p.c. sancisce che le parti possono far decidere le controversie tra loro insorte da arbitri, purché non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Il legislatore dunque sottrae al giudizio arbitrale due categorie di controversie: quelle sorte su diritti indisponibili quali diritti privatissimi o della personalità e le liti che per espresso divieto di legge non possono essere devolute ad arbitri. Rimangono a giudizio di arbitrato i diritti patrimoniali in generale come il diritto di proprietà e di obbligazione.

La volontà delle parti deve essere fatta per iscritto, a pena di nullità.

La prassi

Le tipologie di arbitrato

Arbitrato rituale

Disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., l’arbitrato rituale consiste in un vero e proprio giudizio, di diritto o di equità, che gli interessati affidano ad uno o più arbitri. Il prodotto di tale giudizio, detto “lodo arbitrale”, ha l’efficacia propria dell’atto giurisdizionale.
Il giudizio arbitrale è dunque un giudizio privato effettuato da soggetti che operano come giudici: l’arbitro, infatti, è privo dei poteri autoritativi del magistrato ed è provvisto solo dei poteri conferitigli contrattualmente dalle parti. E’ un giudizio che già per se stesso ha l’efficacia propria della sentenza, così come ribadito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 527/00, con la quale si identifica il giudizio arbitrale come “ontologicamente alternativo alla giurisdizione statuale”.

Arbitrato irrituale

L’arbitrato irrituale è disciplinato dall’art. 808 ter c.p.c., introdotto nell’ordinamento italiano dal D.lgs n. 40/2006. Ricorre quando le parti hanno inteso porre gli arbitri nella veste di mandatari per la risoluzione delle controversie mediante un accordo di natura contrattuale, sostitutivo della volontà delle stesse e vincolante nei loro confronti alla stregua di qualsiasi patto negoziale. In dottrina ed in giurisprudenza l’arbitrato irrituale è stato definito come la transazione od il negozio di accertamento a mezzo del quale le parti deferiscono ad un terzo il compito di dirimere la lite, con la volontà di vincolarsi alle sue conclusioni.
Quanto alla natura giuridica della determinazione dell’arbitro, l’atto con il quale si conclude l’arbitrato irrituale rimane ben distinto dalla sentenza, della quale non potrà mai acquisire né l’efficacia né l’attitudine ad essere assoggettato a mezzi di impugnazione, propri invece delle sentenze e del lodo reso nelle procedure di arbitrato rituale.

“La libertà è condizione ineliminabile della legalità; dove non vi è libertà non può esservi legalità.”

Piero Calamandrei

Che cos'è

Il Lodo Arbitrale

Il lodo, nel diritto italiano, indica il negozio giuridico con cui si conclude un arbitrato. Se destinato a produrre gli effetti propri della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (arbitrato rituale), si parla di lodo arbitrale; ove invece abbia efficacia meramente negoziale (arbitrato irrituale), viene detto lodo negoziale.

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