Conosciamo il TAILS
orientati al futuro
La cultura
della conciliazione
L’esigenza, oggi molto sentita, di avere accesso ad una giustizia rapida e con un grado di competenza estremamente specifico, fa si che accedere alla conciliazione possa essere uno strumento attuale di valida ed efficace risoluzione delle controversie.
01
Innovativo
Una delle peculiarità dell’arbitrato è la volontarietà: per ricorrere all’arbitrato è necessario infatti il consenso delle parti, generalmente manifestato in fase contrattuale con l’inserimento di una clausola arbitrale nel contratto o nello statuto sociale. Se non è presente una clausola arbitrale, una volta insorta la lite le parti possono comunque optare per l’arbitrato, stipulando un contratto, il cosiddetto compromesso.
02
Performante
Le parti hanno la possibilità di scegliere i soggetti che decideranno la lite -arbitri- tra tecnici ed esperti della materia oggetto del contendere.
03
Internazionale
L’arbitrato è particolarmente adatto per risolvere liti con profili di internazionalità, in ragione della grande flessibilità dello strumento e dell’esistenza di Convenzioni internazionali, quella di New York del 1958 in primis, ratificata da oltre 165 Stati, in virtù della quale il lodo arbitrale è riconosciuto in gran parte del mondo.
“Justice cannot be for one side alone, but must be for both."
"La giustizia non può essere da una parte sola, deve essere da entrambe le parti.”
Eleanor Roosevelt
Le origini
Dal 2013
Il Tribunale Arbitrale per l’Impresa, il Lavoro e lo Sport nasce da una intuizione del Cav Dott Franco Antonio Pinardi e di alcuni eminenti docenti degli atenei milanesi, quale risposta al crescente bisogno di giustizia delle imprese e dei cittadini.
Infatti, una giustizia ordinaria dai tempi indefiniti e dalle molteplici incertezze, non risponde più al crescente bisogno di legalità invocata, a più voci, da una società travagliata dalla crisi e dalle conseguenti crescenti diatribe e conflittualità. Imperante è quindi la necessità di trovare una alternativa, un nuovo ordine giudiziario che consenta in tempi brevi, e con massima autorevolezza, di dirimere i lievitanti disaccordi che impantanano nelle liti cittadini e imprese, spesso vanificandone gli sforzi produttivi e commerciali.
Ecco quindi che prende forma l’idea di un tribunale che, già nel nome, identifica chiaramente quali siano i settori a cui si rivolge: l’Impresa, il Lavoro e lo Sport. Molteplici (Ma tante) sono le camere arbitrali poste in essere da associazioni di categoria, enti e organizzazioni varie, le quali ottengono scarso riscontro rispetto al pubblico a cui si rivolgono perché quasi prevalentemente orientate alla soluzione dei problemi dei propri aderenti.
Per risolvere questo problema, ma anche per una maggior valenza organizzativa, viene coinvolto un uomo dalla grande esperienza nel settore pubblico, con grandi doti riconosciute nell’ambito associativo, segretario generale di importanti sodalizi della magistratura tributaria e di pace. Coinvolto nel «progetto», in qualità di presidente, intuisce che, per ottenere un risultato positivo, che differenzi il Tribunale Arbitrale da tutte le preesistenti esperienze, bisogna assicurare ai cittadini e alle imprese una assoluta terzietà e rapidità nel giudizio.
Nasce così l’idea di «sfruttare» il rapporto esistente con i sodalizi dei giudici tributari e dei giudici di pace, in virtù della carica ricoperta quale segretario generale delle rispettive confederazioni, e viene quindi costituito un «comitato» composto da due iscritti per ciascuna delle due su menzionate associazioni, con la precisa finalità di verificare e scegliere un giudice arbitro tra quelli iscritti nel novero del tribunale, un giudice che rispetti i criteri di terzietà ma, soprattutto, che abbia una competenza assoluta rispetto alla lite che dovrà dirimere. Per assolvere poi alla su indicata rapidità di giudizio viene stabilito che, in assenza di richieste deroghe da parte delle parti convenute, il giudizio sarà risolto nel giro di sei mesi.
Anche i costi, se rapportati ai tempi biblici della giustizia ordinaria ed ai conseguenti oneri, sono improntati a maggiori economie, e vengono determinati in percentuale al valore della causa, secondo scaglioni di valore prestabiliti.
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Le cose importanti da sapere
domande e risposte
La decisione del Tribunale Arbitrale (il c.d. Lodo) ha tra le parti tra cui è resa, lo stessa valore ed efficacia di una sentenza resa da un Giudice dello Stato in materia civile o comunque su diritti disponibili delle parti.
La decisione del tribunale Arbitrale può essere eseguita, previ incombenti di legge, con le stesse modalità con cui si esegue una sentenza di un Giudice dello Stato.
In particolare, il lodo arbitrale, come la sentenza di primo grado, è immediatamente esecutivo.
Sì, possono accedere alle procedure del Tribunale arbitrale tutti i soggetti che accettano e sottoscrivono una clausola arbitrale del tipo di quelle indicate (pagina sito)… o similari.
Si, i costi del Tribunale sono definiti con anticipo rispetto all’instaurazione del procedimento.
I costi dei professionisti che invece assistono ciascuna parte saranno invece oggetto di specifica contrattazione o preventivo con il singolo professionista.
No, non è necessario, anche se fortemente consigliato.
Si, il lodo è impugnabile in un unico grado.
Si, la durata massima del procedimento arbitrale è predeterminata (centottanta giorni dall’instaurazione del procedimento).