Statuto e Regolamento
Il nostro statuto
il nostro regolamento
- La Camera Arbitrale denominata “Tribunale Arbitrale per l’impresa, il lavoro e lo sport”, istituita presso la sede dell’Associazione ugualmente denominata “Tribunale Arbitrale dell’impresa, del lavoro e dello sport”, con sede in Milano, via Kramer 21, amministra i procedimenti di arbitrato in conformità del presente Regolamento.
- La Camera Arbitrale nomina, inoltre, professionisti per la redazione di perizie, i quali operano ispirandosi ai principi del presente Regolamento.
- La Camera Arbitrale svolge le proprie funzioni attraverso il Consiglio Arbitrale e la Segreteria della Camera Arbitrale.
- Il Consiglio Arbitrale è composto da 5 membri e precisamente:
– da due componenti designati dalla Confederazione Giudici di Pace;
– da due componenti designati dalla Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari;
– da un Presidente designato congiuntamente dalla Confederazione Giudici di Pace e dalla Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari.
- Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all’amministrazione dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria.
- Il Consiglio Arbitrale, nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, svolge funzioni di amministrazione dei procedimenti stessi. In particolare, ha la facoltà di provvedere alla nomina dell’arbitro o degli arbitri.
- Il Consiglio Arbitrale, le cui sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Arbitrale partecipano, in qualità di segretari, i membri della Segreteria iscritti agli Albi degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti o agli albi dei relativi praticanti.
- Le riunioni del Consiglio della camera arbitrale possono svolgersi anche mediante sistemi di telecomunicazione audio-video.
- Per quanto riguarda l’amministrazione dei procedimenti arbitrali, le decisioni spettanti al Consiglio Arbitrale, per particolari e motivate ragioni di urgenza, possono essere prese dal Presidente, salvo ratifica del Consiglio Arbitrale nella successiva riunione.
- I componenti del Consiglio Arbitrale non possono rivestire l’ufficio di arbitro o perito in procedimenti che hanno luogo nell’ambito della Camera Arbitrale.
- Il Consiglio Arbitrale così composto dura in carica per un triennio; in caso di dimissioni o revoca di uno o più componenti il componente o i componenti dimissionari o revocati vengono sostituiti da altri componenti designati nel rispetto delle modalità di cui al superiore comma 1.
- Per ogni partecipazione ad una riunione potrà essere riconosciuto ai componenti del Consiglio Arbitrale presenti un gettone di presenza, stabilito dal Consiglio Direttivo dell’associazione “Tribunale Arbitrale per l’impresa, il lavoro e lo sport”.
- La Segreteria, che ha la stessa durata del Consiglio Arbitrale, è composta di tre membri – designati dallo stesso Consiglio Arbitrale a maggioranza di 4/5 dei componenti – di cui uno iscritto all’Albo degli Avvocati, uno iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (o agli albi dei relativi praticanti) e uno dotato di competenze tecnico-informatiche.
- La Segreteria assiste il Consiglio Arbitrale e svolge le funzioni di amministrazione del procedimento indicate dal presente Regolamento, offrendo, ove opportuno, anche alle parti la propria collaborazione.
- In particolare la Segreteria riceve la domanda di arbitrato, gli atti del procedimento, assiste l’arbitro o gli arbitri nell’organizzazione del procedimento ed esercita le attribuzioni ad essa conferite dal presente Regolamento.
Art. 1 – Accordo arbitrale.
- La procedura di arbitrato stabilita dal presente Regolamento si applica quando le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera denominata “Tribunale Arbitrale per l’impresa, il lavoro e lo sport”.
- Tutte le controversie cui l’accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825 c.p.c.; si procede, invece, per arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione arbitrale avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, qualora la volontà delle stesse si sia espressa chiaramente in tal senso.
- Qualora manchi l’accordo arbitrale o se esso non contenga il riferimento indicato al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale può farne richiesta a mezzo di domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale in base all’art. 2 del Regolamento. Qualora la controparte non aderisca a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria comunica alla parte richiedente che l’arbitrato non può avere luogo.
Art. 2 – Domanda di arbitrato.
- La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato sottoscritta e contenente:
- a) nome, indirizzo delle parti ed eventuale elezione di domicilio del richiedente;
- b) la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato all’art.1, comma 3, del Regolamento, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all’arbitrato della Camera Arbitrale denominata “Tribunale Arbitrale per l’impresa, il lavoro e lo sport”;
- c) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
- d) l’esposizione dei fatti e delle pretese con l’eventuale indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico;
- e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con la relativa elencazione;
- f) la nomina dell’arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell’arbitro unico oppure la richiesta di nomina del collegio;
- g) la nomina dell’eventuale rappresentante e/o del difensore con la procura contenente la definizione dei relativi poteri.
- La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria o inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata in due esemplare originali per la Camera Arbitrale.
- Unitamente alla domanda la parte attrice deve versare i diritti di registrazione indicati nella tariffa allegata.
- La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.
Art. 3 – Risposta e domanda della parte convenuta; replica.
- La parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deve presentare alla Camera Arbitrale la propria risposta sottoscritta e contenente:
- a) nome, indirizzo della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
- b) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
- c) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale con l’indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico;
- d) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con relativa elencazione;
- e) la nomina dell’arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell’arbitro unico;
- f) la nomina dell’eventuale rappresentante e/o del difensore con la procura contenente la definizione dei relativi poteri.
- La risposta della parte convenuta deve essere depositata presso la Segreteria o inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o fax o posta elettronica certificata in due esemplari originale per la Camera Arbitrale.
- Unitamente alla risposta la parte convenuta deve versare i diritti di registrazione indicati nella tariffa allegata.
- La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l’atto di risposta della parte convenuta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica certificata.
- Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è facoltà della parte attrice depositare una replica nel termine di 30 giorni dal ricevimento di tale domanda in due esemplari originali per la Camera Arbitrale.
- Qualora la parte convenuta ometta di costituirsi, salva l’ipotesi di cui all’art. 1, punto 3, l’arbitro, anche se di sua spettanza, verrà nominato dal Consiglio Arbitrale e si procederà in sua contumacia.
Art. 4 – Nomina dell’arbitro.
- Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri, purché in numero dispari, designato/i tra gli iscritti nell’apposito Registro tenuto dalla Associazione denominata Tribunale Arbitrale per l’impresa, il lavoro e lo sport.
In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri, decide un arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale, salvo che lo stesso Consiglio non reputi che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un Collegio di tre arbitri.
- Arbitro Unico.
L’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
- Collegio arbitrale.
Il collegio arbitrale viene costituito nei due seguenti possibili modi, a seconda del contenuto della clausola arbitrale o, in mancanza, della richiesta delle parti:
(i) il collegio è nominato dal Consiglio Arbitrale;
(ii) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro (se la parte non vi provvede entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto di nomina, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale); il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio arbitrale, è nominato dal Consiglio Arbitrale.
- Pluralità di parti.
Nell’ipotesi di controversia con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche della clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, il Consiglio Arbitrale nomina direttamente un collegio arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente del collegio arbitrale. In presenza, invece, di previsioni specifiche della clausola arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l’opportunità di un collegio arbitrale di più di tre arbitri, il Consiglio Arbitrale procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di arbitri.
Art. 5 – Accettazione e dichiarazione d’indipendenza dell’arbitro.
- Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
- L’arbitro, ricevuta dalla Camera Arbitrale la comunicazione della propria nomina, deve trasmettere alla stessa la propria accettazione entro dieci giorni.
- Con l’accettazione l’arbitro deve segnalare attraverso dichiarazione scritta:
– qualunque relazione con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;
– qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia.
Tale dichiarazione, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta, nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.
- La Segreteria comunica alle parti l’accettazione e la dichiarazione di cui al comma 3.
- In caso di mancata accettazione degli arbitri si provvede alla nuova nomina ai sensi dell’art. 4.
Art. 6 – Sostituzione dell’arbitro in caso di ricusazione; dovere di astensione.
- Nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 del precedente art. 5, ciascuna delle parti può depositare presso la Segreteria, a pena di decadenza, una dichiarazione di ricusazione dell’arbitro, da essa non nominato, per i motivi indicati nell’art. 51, comma 1, c.p.c., ed in ogni altro caso in cui esistano gravi motivate ragioni.
- La parte può ricusare l’arbitro che essa stessa ha scelto solo se abbia conosciuto successivamente alla nomina i fatti posti a fondamento della ricusazione. In tal caso deve proporre l’istanza relativa nei dieci giorni successivi a tale conoscenza.
- Nei casi previsti dall’art. 51, comma 1, c.p.c., l’arbitro ha il dovere di astenersi.
- Sulla ricusazione decide il Consiglio Arbitrale il quale, dopo aver sentito l’arbitro, procede alla sua sostituzione:
- a) se è ricusato da tutte le parti;
- b) se ritiene fondata l’istanza avanzata da una di esse.
- Il Consiglio Arbitrale procede alla nomina del nuovo arbitro anche se la sostituzione concerne un arbitro scelto da una delle parti.
Art. 7 – Morte o incapacità dell’arbitro.
- In caso di morte o di incapacità sopravvenuta dell’arbitro si rinnova la procedura prevista dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento nel rispetto dei termini stabiliti dal Consiglio Arbitrale.
- L’arbitro può rinunciare all’incarico per gravi motivi comunicandoli per iscritto al Consiglio Arbitrale.
- Se il Consiglio Arbitrale non ritiene che gli stessi sussistano, invita per iscritto l’arbitro a non abbandonare il suo ufficio.
- Tuttavia, se nei 5 giorni successivi l’arbitro ribadisce la rinunzia, il Consiglio Arbitrale provvede alla sostituzione.
Art. 8 – Rinnovazione del procedimento.
- In caso di sostituzione dell’arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale, il procedimento orale svoltosi fino a quel momento deve essere rinnovato se l’arbitro unico lo ritiene necessario o se ne fa richiesta uno dei componenti del collegio arbitrale.
- Il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dalla data dell’ordinanza che dispone la rinnovazione.
Art. 9 – Trasmissione del fascicolo all’arbitro.
La Segreteria trasmette all’arbitro la domanda di arbitrato e la risposta del convenuto, con tutti i documenti allegati, solo dopo che le parti hanno pagato i diritti di registrazione della Camera Arbitrale previsti agli artt. 2 e 3.
Art. 10 – Sede dell’arbitrato.
In assenza di una diversa previsione unanime delle parti, la sede dell’arbitrato è fissata presso lo studio professionale dell’arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale, salvo che il Consiglio Arbitrale, tenuto conto di particolari richieste delle parti o delle caratteristiche dell’arbitrato, non fissi, prima dell’udienza di costituzione dell’organo arbitrale, una sede diversa, compresa quella della Camera Arbitrale.
Art. 11 – Regole procedurali.
- Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dalla clausola arbitrale oppure dalle parti unanimemente prima della costituzione dell’organo arbitrale; nel silenzio dall’arbitro o dal collegio arbitrale. L’arbitro o il collegio arbitrale decide/decidono secondo diritto salvo che le parti pattuiscano concordemente che egli decida/essi decidano secondo equità.
- Al consulente tecnico d’ufficio nominato dall’arbitro o dal collegio arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste negli articoli 6, 7 e 8 in tema di accettazione e sostituzione dell’arbitro.
- L’arbitro o il collegio arbitrale o il perito determina/no il compenso tenendo conto delle allegate tariffe A e B.
Art. 12 – Atti e verbali.
- L’arbitro o il collegio arbitrale decidono in merito alle modalità di scambio tra le parti e degli atti e dei documenti.
- Ogni atto, verbale o documento istruttorio va depositato o trasmesso, anche a mezzo pec, alla Segreteria, che ne conserva copia.
Art. 13 – Transazione in corso di procedimento.
Qualora le parti giungano ad una transazione, ne danno comunicazione alla Segreteria per l’archiviazione del procedimento.
Art. 14 – Compensi e spese di procedura.
- Ferma restando la responsabilità solidale delle parti per l’intero compenso degli arbitri, l’arbitro o il collegio arbitrale determina/determinano con ordinanza e/o nel lodo i compensi e le spese per il funzionamento dell’arbitrato, nonché la quota a carico di ciascuna parte nei rapporti interni, secondo l’allegata tabella A.
- I diritti di procedimento della Camera Arbitrale sono indicati negli Allegati A e C.
Art. 15 – Termini e modalità di pagamento.
- Gli atti dell’arbitro o del collegio arbitrale con le richieste di pagamento (nei quali vanno indicate le somme dovute a ciascun arbitro e al segretario e le coordinate bancarie di costoro per effettuare il bonifico) verranno comunicati alla Segreteria.
- La Segreteria provvederà a comunicarli ai difensori delle parti a mezzo fax o posta elettronica certificata, indicando il termine per il pagamento (non superiore a venti giorni dalla ricezione della comunicazione).
- Qualora una parte non provveda al pagamento dell’importo per la quota di competenza, la Segreteria potrà richiedere tale pagamento all’altra parte fissando un termine per adempiere.
- In caso di mancato pagamento entro il termine così fissato, la Segreteria ordinerà la sospensione del procedimento, che potrà essere revocata in qualunque momento una volta verificato l’avvenuto adempimento.
- Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 4 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l’efficacia della convenzione arbitrale.
Art. 16 – Sospensione del procedimento arbitrale.
- Dal momento della scadenza del termine previsto per ogni pagamento richiesto ai sensi delle precedenti disposizioni e qualora tale pagamento non sia effettivamente eseguito, il termine ex art. 820 c.p.c. per la pronunzia del lodo resterà sospeso fino al ricevimento integrale da parte di tutti gli arbitri e del segretario di quanto loro dovuto.
- Ai fini della verifica dei termini di pagamento vale la data di accredito sul conto corrente degli arbitri e del segretario.
- Il termine ex art. 820 c.p.c. resta comunque sospeso:
– dal 1° agosto al 15 settembre;
– dal 23 dicembre al 6 gennaio.
Art. 17 – Deposito del lodo.
- Il lodo deve essere depositato dall’arbitro o dal collegio arbitrale presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla prima udienza di costituzione dell’organo arbitrale. Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti, più uno. La Camera Arbitrale trasmette il lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- Il termine è prorogato dal Consiglio Arbitrale solo quando ricorrano giusti motivi.
PERITO
Art. 18 – Nomina del Perito.
- La Camera Arbitrale può nominare, su istanza di parte, uno o più periti per la predisposizione di perizie indipendenti, designato/i tra gli iscritti nell’apposito Registro tenuto dalla Associazione denominata Tribunale Arbitrale per l’impresa, il lavoro e lo sport.
- Il perito ha i doveri di indipendenza imposti dal presente Regolamento agli arbitri.
- Il perito nominato dalla Camera Arbitrale deve trasmettere i propri atti alla Segreteria, per la conservazione degli stessi.
- Ferma restando la responsabilità solidale delle parti per l’intero compenso del perito o del collegio dei periti, il medesimo perito/collegio determina/determinano i propri compensi e le spese, nonché la quota a carico di ciascuna parte nei rapporti interni, secondo le allegate tabelle B e C, che regolano anche i diritti di procedimento.
Art. 19 – Riservatezza.
La Camera Arbitrale è tenuta a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l’esito delle procedure arbitrali.
Art. 20 – Privacy
Il trattamento dei Dati Personali eseguito dalla Camera Arbitrale viene effettuati in base al del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. titolare del trattamento è camera arbitrale; il responsabile dei trattamenti eseguiti è la Camera Arbitrale.
Art. 21- Modifiche al Regolamento
Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione denominata Tribunale Arbitrale per l’impresa, il lavoro e lo sport.